Nella nota, i consulenti ricordano che “in caso di infortunio sul lavoro la responsabilità del datore di lavoro è esclusa ove si tratti di dolo del lavoratore o di rischio elettivo di quest’ultimo ovvero di un rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento della prestazione lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa”. “Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori destinatari della tutela”, precisano.
“La Suprema Corte -spiegano- ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori quali destinatari della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’articolo 2087 del Codice Civile, di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori. Ne deriva che non possono essere ricomprese nel concetto di rischio elettivo la semplice negligenza, imprudenza o imperizia, in presenza delle quali rimane, comunque, la responsabilità del datore di lavoro”.
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