L’articolo 1 definisce l’anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti i disturbi gravi del comportamento alimentare, l’ortoressia e la vigoressia, come malattie sociali, oltre a definirle nello specifico.
L’articolo 2 introduce nel codice penale il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia. Più in particolare, si prevede per chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l’altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l’anoressia o la bulimia, e ne agevola l’esecuzione venga punito con la reclusione fino a un anno e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. Se il reato viene però commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, o su di una persona minore 14 anni o ancora su di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si prevede l’applicazione della pena della reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000 L’articolo 3 istituisce un piano di interventi ad opera dello Stato, che si avvale del Servizio sanitario nazionale, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di prevenire e curare le malattie sociali. Inoltre, la Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti che riportano notizie che diffondono, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le patologie alimentari.
L’articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indichino alle strutture sanitarie e alle aziende sanitarie locali gli interventi più idonei ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle malattie sociali.
L’articolo 5 prevede l’istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare.
L’articolo 6 reca disposizioni sull’utilizzo professionale dell’immagine femminile per campagne pubblicitarie e le sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie che si avvalgono di modelle che non presentano certificato medico o il cui certificato medico attesta che sono in uno stato di massa corporea di grave magrezza o di forte sottopeso.
L’articolo 7 stabilisce che il Ministro della salute svolga una relazione annuale alle Camere di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie sociali.
L’articolo 8, infine, reca una norma di copertura finanziaria, per una spesa valutata in 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
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